T.A.S.I.  
T.A.S.I.
   
BASIS
   
NEWS
   
ATTIVITÀ
   
COMPAGNIE
   
PRESS BOOK
   
VIDEOTECA
   
BACKSTAGE
   
LINKS
     
italiano tedesco
francese romancio
  inglese
 
Presentazione
Comitato
La Storia
Lo Statuto
Statistiche
Contatti
 






 

Lo Statuto

 
STATUTI

Art. 1  RAGIONE SOCIALE

Sotto la denominazione TASI è costituita per una durata illimitata un’associazione senza scopo di lucro a carattere apolitico e aconfessionale, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) e delle disposizioni statutarie che seguono.

Art. 2  SEDE

Sede dell’associazione si trova nel luogo di lavoro del segretariato amministrativo.

Art. 3  SCOPI

Scopo dell’associazione è di proteggere e promuovere gli interessi dei suoi membri in ambito artistico, sociale e materiale.Nello specifico l’associazione si adopera:

per migliorare le condizioni di lavoro e la previdenza sociale dei suoi membri per sviluppare i contatti e gli scambi tra i membri per promuovere attività per lo sviluppo delle arti della scena nella Svizzera italiana e nel resto della Svizzera per una formazione continua di alto livello per i suoi membri. Essa si riserva inoltre il diritto di produrre pubblicazioni destinate ai soci e alle persone interessate.

Art. 4 SOCI

Possono diventare soci tutte le compagnie e i singoli artisti attivi professionalmente nell’ambito delle arti della scena da almeno due anni che dispongano di spettacoli prodotti e presentati nella Svizzera italiana. Essi devono avere la propria sede o il proprio domicilio nella Svizzera italiana. Per assumere la qualità di socio è necessaria una richiesta scritta unita alla presentazione di una documentazione qualificante la propria attività. L’ottenimento della qualità di socio ordinario è subordinata all’accettazione da parte dell’Assemblea Generalee al pagamento della quota annuale; esso conferisce diritto di voto all’Assemblea;

La qualità di socio si estingue:

per dimissione che devono essere inoltrate per iscritto con un preavviso minimo di tre mesi dalla fine dell’anno civile dopo due lettere di richiamo per mancato pagamento della quota con l’esclusione, l’Assemblea Generale può escludere un socio:

qualora il suo comportamento sia in contrasto con gli scopi dell’associazione e leda gli interessi della stessa o di un singolo membro per motivi gravi con lo scioglimento della compagnia o la cessata attività del singolo artista con la morte

Art. 5 SIMPATIZZANTI

Tutte le persone fisiche o giuridiche che sviluppano un interesse per l’associazione o per i suoi progetti possono diventare simpatizzanti.Il simpatizzante non diventa automaticamente socio.

Art. 6 UGUAGLIANZA E FEDELTÀ

Tutti i membri sono tenuti a salvaguardare gli interessi dell’associazione.

Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

l’Assemblea Generale;
il comitato;
l’organo di revisione;

Art.8   ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è formata da un rappresentante per ogni compagnia associata (scelto dalla compagnia stessa) e da tutti i membri singoli.
L’Assemblea Generale si riunisce una volta all’anno su convocazione del comitato oppure in seduta straordinaria quando è richiesto dal comitato o da almeno tre soci. La convocazione dell’Assemblea Generale avviene mediante avviso scritto a tutti i membri con almeno 30 giorni di preavviso e l’indicazione dell’ordine del giorno.
La modifica dell’ordine del giorno può essere richiesta al comitato con un preavviso di 15 giorni dalla data dell’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è presieduta dal presidente o da un membro di comitato.
All’assemblea Generale, che non può alienarli spettano i seguenti poteri:

l’approvazione e la modifica degli statuti la nomina del comitato e dell’organo di revisione l’approvazione del conto d’esercizio e del bilancio l’approvazione del lavoro del comitato e le linee generali del programma d’attività dell’associazione il discarico del comitato l’ammissione e l’espulsione dei soci le decisioni in merito alla quota sociale lo scioglimento dell’associazione
Ogni socio dell’associazione ha diritto ad un voto ed ha la facoltà di rappresentarne un altro dietro presentazione di una delega scritta. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti fatta eccezione per le modifiche statutarie per le quali occorre il consenso dei 2/3 dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo decisione contraria dell’Assemblea.

Art. 9  COMITATO

Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione, esso si compone di un numero minimo di 3 e di un numero massimo di 7 membri nominati dall’Assemblea Generale; i membri del comitato sono nominati annualmente e sono rieleggibili.

Il comitato designa al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Il comitato è incaricato di tutte le mansioni ordinarie non attribuite espressamente ad altri organi, nello specifico:

convocare le Assemblee Generali e straordinarie
amministrare il patrimonio dell’associazione
rappresentare l’associazione di fronte a terzi
elaborare e realizzare un programma d'attività curandone l'organizzazione e la gestione
assumere il personale e definire i suoi compiti


Il comitato si riunisce su convocazione di un qualsiasi membro del medesimo.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti.



Art. 10 ORGANO DI REVISIONE

L’organo di revisione si compone di uno o più membri in carica due anni e rieleggibili. Esso verifica la contabilità dell’associazione e presenta annualmente un rapporto della stessa all’assemblea generale.

Qualora l’assemblea generale lo decida l’organo di revisione può essere composto da persone non membri dell’associazione.


Art. 11 REGOLAMENTI INTERNI

Il presente statuto è compendiato da regolamenti interni stesi in relazione a singoli argomenti ed approvati dall’Assemblea Generale.

Art. 12 RAPPRESENTANZA

Il comitato vincola l'associazione di fronte a terzi con firma collettiva a due e può autorizzare un eventuale segretariato o altri soci a firmare la corrispondenza ed il traffico dei pagamenti con uffici postali o banche.

Art.13  RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono:

a) quote sociali

b) sovvenzioni di enti pubblici o privati

c) ricavato di manifestazioni da lei promosse

tesseramento di simpatizzanti o sostenitori

donazioni spontanee



Art.14  FONDO SOCIALE

L’associazione si riserva il diritto di costituire un fondo sociale a beneficio dei membri in difficoltà o dell’associazione stessa, esso è regolato da uno specifico regolamento.



Art.15  RESPONSABILITÀ

Per gli impegni assunti dall'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. Rimane esclusa ogni responsabilità personale dei soci e degli organi di gestione.


Art. 16 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso esclusivamente da un'Assemblea Generale convocata appositamente per questo motivo. La decisione è presa con il voto di almeno 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà ripartito secondo decisione dell’Assemblea Generale.


Art. 17 LEGGE APPLICABILE



Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero

Associazione TASI statuto assemblea costituente del 18 aprile 1987.
Prima modifica in occasione dell’Assemblea Generale del 28 marzo 1997
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale del 11 maggio 2004
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale del 28 agosto 2006 (ultima modifica).




 Il Presidente        Il Vicepresidente          Il Segretario